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DicUtilizzo della targa-prova sui veicoli immatricolati
La sentenza della Corte di Cassazione 6 marzo – 25 agosto 2020, n. 17665 ha dichiarato illegittimo l’utilizzo della targa-prova sui veicoli immatricolati.
Più nel dettaglio con il suddetto provvedimento è stata dichiarata illegittima la circolazione di veicoli già immatricolati con targa prova, in carenza di assicurazione collegata al veicolo. Ciò in quanto la finalità della targa prova non è quella di sostituire l’assicurazione del veicolo con quella del titolare dell’officina, ma quella – differente – di consentire la circolazione provvisoria e di attribuire una copertura assicurativa anche ai veicoli non muniti di carta di circolazione e, perciò, non assicurati per la responsabilità civile, che si trovino comunque a circolare per le esigenze connesse con le prove tecniche.
Punti focali della sentenza in commento, intervenuta su di un procedimento giudiziario durato 17 anni sono stati, da un alto, quello dell’ambito di operatività della targa-prova, dall’altro, quello della operatività della garanzia assicurativa. Sotto il primo aspetto per gli Ermellini “La targa prova rappresenta, in definitiva, una deroga alla previa
immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla -messa in circolazione-, ma se l’auto è già in regola con i due presupposti (Carta di circolazione e immatricolazione), la deroga non è funzionale allo scopo”. Sotto il secondo aspetto, la Suprema Corte ha evidenziato che in presenza della carta di circolazione, sarà valida solo la RC dell’auto.
L’assicurazione obbligatoria della targa prova, pertanto, non sarà più sufficiente a coprirne eventuali danni provocati a terzi durante la circolazione del veicolo.
Tale pronunciamento ha comprensibilmente generato grande incertezza operativa tra tutti i soggetti che a vario titolo utilizzano la targa prova fra i quali gli autoriparatori che si vedono spesso costretti a movimentare mezzi già immatricolati per ragioni legate a verifiche e prove tecniche senza la copertura assicurativa della targa prova.
Sul tema, nei mesi scorsi, era intervenuto anche il Ministero dell’Interno (che è quello che conta ai fini dei controlli e che coordina le forze che effettuano il servizio di polizia stradale, quindi non solo la Polstrada) di concerto con quello dei Trasporti (che rilascia le autorizzazioni di prova), che avevano ritenuto necessario chiedere un parere al Consiglio di Stato sul corretto uso delle targhe prova rivolto nello specifico a conoscere “Se ed entro quali limiti si possa usare l’autorizzazione di prova per i veicoli già immatricolati”.
In attesa di tale risposta da parte del Consiglio di stato _ che sarà vincolante _, continua ad avere tuttavia rilievo giuridico la circolare (in all.1) del Ministero dell’Interno indirizzata a tutti i soggetti che effettuano controlli su strada, contenente l’indicazione che “….per il momento, sia evitata ogni azione sanzionatoria nei confronti di chi opera secondo la prassi consolidata che consentiva l’utilizzazione di targhe prova anche su veicoli già immatricolati
ma sprovvisti di copertura assicurativa”.
Ad oggi, infatti _ anche dopo la sentenza di fine agosto scorso _ non c’è stata alcuna modifica o ritiro di tale circolare e nemmeno la risposta del Consiglio di Stato. Inoltre, la suddetta sentenza riguarda un contendere specifico tra due compagnie di assicurazione e non essendo a sezioni unite non può essere considerato un orientamento definitivo per
tutti.
Sembra prevalere pertanto_ come sostenuto anche dalle consorelle dell’artigianato _ la posizione che vedrebbe non valido ogni intervento sanzionatorio sull’utilizzo della targa prova e che per il momento, la stessa possa ancora essere utilizzata in entrambi i casi (sul veicolo non immatricolato e su quello già immatricolato). Inoltre, sarebbe da ritenersi efficace la copertura assicurativa, come indicato anche da Ania, l’associazione delle
imprese assicuratrici, ai propri associati.
Consigliamo in ogni caso agli autoriparatori di informarsi con le compagnie di assicurazione in merito al comportamento che terranno in caso di sinistro.
Stante quanto sopra, ferma restando la assoluta necessità che si faccia chiarezza in via definitiva sulla questione, vi informiamo che CASARTIGIANI ha richiesto al Ministero dell’Interno di emanare nuove istruzioni ai propri Compartimenti per riconfermare le disposizioni impartite dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con la circolare allegata alla presente a favore dell’utilizzo della targa prova, e per sospendere le sanzioni nei confronti delle imprese del settore.
Inoltre la Confederazione si è attivata presso la IX commissione trasporti della Camera per iniziare la discussione della proposta di legge (A.C. 1365) _ ferma dal 2019 _ che punta a modificare la norma vigente per permettere un uso legittimo e regolamentato della targa prova anche sui veicoli già immatricolati.
Infine mirate iniziative di sollecitazione sulla tematica sono state avanzate anche in vista della prossima approvazione in Parlamento della Legge di Bilancio e del Decreto Milleproroghe che rappresentano due contenitori nei quali possono essere utilmente inserite norme ad hoc per risolvere questioni specifiche, compresa questa sull’uso della targa prova.