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NovSintesi dei provvedimenti contenuti nel Decreto Ristori Bis
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 il decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020). Il provvedimento, approvato a pochi giorni di distanza dal decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), introduce ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Di seguito illustriamo le principali misure contenute nel Decreto:
Rideterminazione del contributo a fondo perduto del decreto Ristori _ L’art. 1 modifica la disciplina del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristori. In particolare, viene sostituito l’allegato 1 del D.L. n. 137/2020. Con il nuovo allegato vengono ampliate le categorie di attività ammesse a beneficiare del contributo per tutto il
territorio nazionale, comprendendo ora anche, tra le altre:
attività trasporti terrestri di passeggeri nca _ ateco 493909 (servizio di linea
effettuato con autobus a livello extraurbano e su lunghe percorrenze, noleggi
speciali, escursioni ed altri trasporti occasionali in autopullman, servizio di navetta
all’interno delle aree aeroportuali
altre attività connesse ai trasporti terrestri nca _ ateco 522190 (attività dei servizi
radio per radio taxi, servizi di scorta per trasporti eccezionali)
attività di fotoreporter _ ateco 742011
altre attività di riprese fotografiche _ ateco 742019
ristorazione senza somministrazione con preparazione cibi asporto _ ateco 561020
attività delle lavanderie industriali _ ateco 960110
fabbricazione articoli esplosivi _ ateco 205102
La sostituzione dell’elenco richiamato, determina altresì l’estensione della platea dei soggetti beneficiari delle disposizioni del decreto-legge n. 137 del 2020 relative al Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, alla cancellazione della seconda rata IMU; alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione per i dipendenti.
Viene inoltre aumentato di un ulteriore 50% il contributo previsto dal decreto Ristori per alberghi (codice Ateco 551000), gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (di cui ai codici Ateco 561030 e 561041), bar e altri esercizi simili senza cucina (codice Ateco 563000) con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse o arancioni).
Infine, i commi 4 e 5 riconoscono nell’anno 2021, nel limite di spesa di 280 milioni di euro, un contributo a fondo perduto agli operatori con sede nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di cui al comma 11 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020.
Nuovo contributo a fondo perduto _ L’art. 2 istituisce un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020. L’indennizzo è riconosciuto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e che svolgono, come attività
prevalente, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse).
Tra le attività ricomprese nell’Allegato 2 al Decreto in oggetto, rientrano ad esempio i
seguenti codici Ateco:
Servizi degli istituti di bellezza _ ateco 960202
Servizi di manicure e pedicure _ ateco 960203
Attività di tatuaggio e piercing _ ateco 960902
Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) _ ateco
960904
Altre attività di servizi per la persona nca _ ateco 960909
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre
2020.
Restano confermate le disposizioni:
– l’indennizzo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore ai due terzi di quello realizzato nello stesso mese dell’anno precedente (occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni) ovvero, per chi ha attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, anche in assenza di tale condizione;
– per i soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto Rilancio, il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, mentre per i soggetti che non avevano percepito il precedente contributo, l’indennizzo sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.
– l’importo del contributo non sarà superiore a 150.000 euro.
Credito d’imposta affitto _ L’art. 4 estende ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28, del decreto Rilancio alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse).
Il credito spetta ai soggetti che svolgono una delle attività economiche soggette a restrizione in base a quanto previsto dal presente decreto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, a condizione che abbiano registrato un calo del fatturato di almeno il 50% rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente, indipendentemente
dall’ammontare dei ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta 2019.
Cancellazione della seconda rata IMU_ L’art. 5 prevede la cancellazione della seconda rata dell’IMU, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno
scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse). Per beneficiare dell’agevolazione, è richiesto che il proprietario dell’immobile sia gestore dell’attività che in esso viene esercitata.
Restano ferme le disposizioni del decreto Agosto (art. 78, D.L. n. 104/2020) in materia di esenzione IMU per i settori del turismo e dello spettacolo secondo cui non è richiesta corrispondenza tra proprietario dell’immobile e gestore dell’attività esercitata, e dell’art. 9 del D.L. n. 137/2020.
Proroga versamenti _ Con l’art.6 viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Sono interessati dalla proroga i soggetti tenuti all’applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA).
La proroga è limitata ai soli contribuenti che operano nei settori per cui è prevista la chiusura delle attività e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in una delle regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa e arancione) anche se abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi inferiore al 33 per cento.
I soggetti con calo superiore sono già contemplati da agevolazioni previste a legislazione
vigente.
La disposizione si applica anche ai soggetti che esercitano l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi (così dette “zone arancioni”).
Sospensione dei versamenti tributari _ Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese aventi domicilio fiscale sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (art.1 DPCM del 3 novembre 2020), per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede
operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse), nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), l’articolo 7 prevede la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) ai versamenti relativi all’IVA.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali _ A favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 su tutto il territorio nazionale, l’art. 11 dispone la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse).
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Novità per la Cig Covid _ L’art. 12 proroga al 15 novembre 2020 i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso alla Cig Covid e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.
Viene inoltre previsto il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto Ristori bis). Si estende così la cassa integrazione Covid anche agli assunti dopo il 13 luglio 2020.
Bonus baby sitter e congedo straordinario _ Per le zone rosse nelle quali è stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, all’art.13 viene riconosciuta, alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione mensile.
Il successivo art. 14 invece, sempre per le regioni rosse nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, introduce un bonus baby sitter da 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.
Sia il congedo straordinario che il bonus baby sitter, sono riconosciuti anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.