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NovRipresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
L’INPS con il recente messaggio n.3882/2020, torna a fornire nuovi chiarimenti in materia di versamento dei contributi previdenziali sospesi – precisando ulteriormente quanto già comunicato con i precedenti messaggi n. 2871 del 20 luglio 2020 e n. 3274 del 9 settembre 2020.
L’INPS infatti aveva già illustrato le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti sospesi ai sensi dei decreti 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, 8 aprile 2020, n. 23, 19 maggio 2020, n. 34, ovvero in unica soluzione o mediante rateizzazione in quattro rate mensili a partire dal 16 settembre 2020. Con l’entrata in vigore dell’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020, ha chiarito la nuova e diversa modulazione dell’adempimento rateale introdotta dal decreto agosto, prevedendo il versamento di un importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, e con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020; per il restante importo, pari al cinquanta per cento rimanente delle somme dovute, l’INPS chiariva che questo potesse essere eseguito in modo rateale (fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo), versando la prima rata entro il 16 gennaio 2021.
In merito al termine di presentazione dell’istanza di sospensione del versamento dei contributi in oggetto, utile anche ai fini dell’avvio della rateizzazione secondo le modalità sopracitate di cui all’articolo 97 del DL 104/2020, l’INPS ribadisce che tale termine (oggetto di vari provvedimenti di differimento) è ad oggi definitivamente fissato al 30 ottobre 2020.
In relazione a tale termine ultimo entro il quale presentare l’istanza sopra citata, con il presente messaggio l’Istituto chiarisce che relativamente al versamento del primo 50% delle somme oggetto di sospensione, avuto riguardo alla previsione normativa che ha fissato al 16 settembre 2020 il termine per la ripresa dei versamenti sospesi:
• entro il 30 ottobre 2020 devono essere versate le prime due rate;
• entro il 31 dicembre 2020 il 50% dell’importo oggetto di sospensione dovrà essere interamente corrisposto in quanto ciò costituisce condizione necessaria per beneficiare della rateizzazione del rimanente 50% fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Infine, l’INPS precisa che la possibilità di presentare domanda di dilazione amministrativa dei debiti contributivi in fase amministrativa interessati dalla sospensione dei versamenti riguarda la generalità dei contribuenti, indipendentemente dalla Gestione previdenziale di appartenenza. Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni per il versamento del rimanente 50% dei contributi sospesi fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.