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AgoBeni strumentali (Nuova Sabatini). Nuovo Iter semplificato per la richiesta di erogazione del contributo
Il Mise con la circolare n. 296976 del 22 luglio 2019 ha introdotto nuove modalità operative per la richiesta di erogazione del contributo. Fermo restando che la trasmissione della documentazione deve essere effettuata secondo il piano temporale già in vigore, il nuovo iter di richiesta di erogazione consente alle PMI beneficiarie, previo accesso alla Piattaforma Informatica, la compilazione guidata della:
- Dichiarazione di ultimazione dell’investimento (di seguito: modulo DUI) contenente l’elenco dei beni oggetto di agevolazione, da inoltrare al Ministero tramite Piattaforma, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore;
- Richiesta Unica di erogazione (di seguito: modulo RU) contenente tutte le singole quote annuali di contributo previste dal piano temporale di liquidazione indicato nel decreto di concessione, da inoltrare al Ministero tramite piattaforma, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore;
- Richiesta di Pagamento (di seguito: modulo RP) che attiva il pagamento di ciascuna quota successiva alla prima, da presentare annualmente al Ministero, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma.
Inoltre, al fine di agevolare la fase transitoria, le PMI che abbiano già richiesto una o più quote del contributo sulla base delle modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019 devono compilare e trasmettere al Ministero, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, la Richiesta di erogazione delle Quote di contributo Rimanenti.
Sempre sul tema in oggetto segnaliamo la recente pubblicazione della circolare n. 295900 del 19 luglio 2019 con la quale vengono recepite le modifiche introdotte dall’articolo 20 (“Modifiche alla misura Nuova Sabatini”) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 che ha disposto in particolare:
- l’estensione della possibilità di concedere finanziamenti a tutti gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, comma 1, del TUB, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese;
- l’innalzamento (da 2 milioni a 4 milioni di euro) dell’importo massimo dei finanziamenti concedibili, dalle banche e dagli intermediari finanziari, alla singola PMI beneficiaria;
- la possibilità di procedere all’erogazione del contributo in favore della PMI beneficiaria in un’unica soluzione, in caso di finanziamento di importo non superiore a 100 mila euro.