Nuovo Modello Unico di dichiarazione Ambientale (MUD) per l’anno 2021

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Nuovo Modello Unico di dichiarazione Ambientale (MUD) per l’anno 2021

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante il nuovo Modello Unico di dichiarazione Ambientale (MUD) per l’anno 2021 a sostituzione integrale di quello vigente.

Il termine ultimo per la presentazione è fissato al 16 giugno di quest’anno (considerato che il DPCM in oggetto è stato pubblicato sulla G.U. del 16 febbraio, il termine della presentazione della dichiarazione_ ai sensi della Legge 70/94 istitutiva del MUD _ slitta infatti dal 30 aprile 2021 al 16 giugno 2021 vale a dire 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto).

Il modello è stato rivisto, si legge nel Dpcm, «così da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea» con particolare riferimento alle novità introdotte dai decreti di recepimento delle direttive Ue sull’economia circolare, su tutti il D.lgs. 116 del 2020 che ha profondamente ridisegnato il quadro di legge nazionale che regola le attività di produzione e gestione dei rifiuti.

Vengono riviste anche le modalità di compilazione e presentazione delle dichiarazioni.
Riscritto l’elenco dei soggetti tenuti alla presentazione del “MUD – Comunicazione rifiuti”, individuati “dall’articolo 189, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116″ e “dall’articolo 4, comma 6, del D.lgs. 24/06/2003, n. 182″.
Esonerati “gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti” così come “le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g)” e “i produttori di
rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa”.

Rivista, tra le altre, la comunicazione “rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche” con il passaggio da 10 a 6 categorie di Raee, la comunicazione “rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione” che dovrà essere effettuata dai “soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (Comune o soggetti da questo delegati)”.

Quanto alle modalità di presentazione, si introduce l’obbligo di presentazione della “Comunicazione rifiuti” per i “Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti”. Resta invariato l’obbligo di comunicazione telematica per le comunicazioni “rifiuti”, “veicoli fuori uso”, “imballaggi” sia per la sezione consorzi che gestori rifiuti di imballaggio, e “rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche”

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