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GiuModifiche alle modalità operative dei contributi ai sensi della legge n°51/1993
La Giunta regionale su proposta dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio in merito all’attuazione della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, art. 2 e 10-bis, concernente la concessione di contributi in conto interessi ed in conto capitale per favorire l’attuazione di investimenti da parte delle imprese artigiane, ha deliberato la parziale modifica delle Direttive e criteri d’attuazione approvate nel 2006.
Le Direttive del 2006 hanno previsto, che tra gli obblighi per le imprese beneficiarie delle agevolazioni vi fosse l’impegno a non distogliere dall’uso previsto, senza esplicita autorizzazione dell’autorità amministrativa competente, i macchinari e le attrezzature per un periodo di almeno 7 anni dalla data di presentazione della domanda e, per un periodo di almeno 15 anni, i laboratori acquistati o costruiti ricorrendo al contributo previsto dalla legge.
Occorre considerare, come affermato dall’assessorato, che il quadro complessivo dell’economia sia mutato nel corso del tempo e che, rispetto agli anni in cui è stata approvata la citata norma, le esigenze delle imprese sul mercato si sono modificate, assumendo fondamentale importanza per l’azienda la possibilità di operare rapide scelte, anche fortemente innovative dell’organizzazione aziendale, nel quadro di una indispensabile maggiore flessibilità richiesta dalle nuove moderne dinamiche. Sotto questo profilo la durata del vincolo di destinazione d’uso appare particolarmente gravosa ed eccessiva anche alla luce della grave crisi che ha colpito il comparto artigiano.
Le modifiche riguardano, sia per le procedure a sportello che per quelle a bando, la riduzione del limite temporale del vincolo di destinazione d’uso previsto da 7 a 5 anni per macchinari o attrezzature e da 15 a 10 anni per i laboratori acquistati o costruiti.