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AprIspettore dei centri di controllo: definiti i criteri di formazione
La Conferenza Stato – Regioni , nella seduta del 17 aprile, ha sancito l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell’ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214.
Si tratta di un provvedimento molto atteso dalla categoria. La disciplina dei corsi di formazione degli ispettori delle revisioni presso i centri privati avrebbe dovuto, infatti, essere in vigore da quasi undici mesi, dal 20 maggio 2018, data dalla quale le disposizioni comunitarie non consentivano più di formare i “vecchi” responsabili delle revisioni.
Il decreto, ora approvato in Conferenza Stato-Regioni, detta la disciplina dei corsi di formazione iniziali e di quelli di aggiornamento:
per i primi sono previsti tre moduli, rispettivamente di 120, 176 e 50 ore. L’ultimo è utile alla formazione degli ispettori abilitati alle revisioni del veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, fattispecie introdotta dalla legge di bilancio 2019;
per i corsi di aggiornamento sono invece previste 20 ore di corso ogni tre anni.
Per accedere alla formazione, oltre ai titoli già previsti dalla normativa in essere (diploma liceo scientifico, diplomi quinquennali di istituti tecnici – settore tecnologico, laurea almeno triennale in ingegneria), saranno utili anche i diplomi quinquennali rilasciati da istituti professionali di Stato del settore Industria/Artigianato – indirizzo manutenzione e assistenza tecnica, ed i diplomi quadriennali di istruzione e formazione professionale di “tecnico riparatore di veicoli a motore”.