Di seguito riportiamo alcune indicazioni sulla presentazione delle domanda riguardante il D.L.41 06/05/2021 al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato:
a. Deve trattarsi di lavoratori in forza al 23 marzo 2021.
b. La durata minima della sospensione è di una settimana.
c. La durata massima della sospensione è di 28 settimane, nel periodo 29/03/2021 – 31/12/2021.
d. Mantenimento dello stesso accordo sindacale allegato nelle precedenti domande (da allegare anche nella nuova domanda in fase di presentazione della stessa).
g. La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo.
h. È necessario fare richiesta di nuovo ticket INPS.
i. Presentazione domanda entro il 30 del mese successivo.
j. La prestazione può essere richiesta per i lavoratori in forza al 23 marzo 2021, anche se è già in corso una domanda LEGGE 178/2020 relativa ai lavoratori in forza al 4 gennaio 2021, ovviamente erodendo il contatore previsto per la tipologia di domanda DECRETO 41/2021.
Al fine di semplificare le procedure di presentazione delle nuove domande, il Sistema consentirà di iniziare dalla duplicazione dell’ultima domanda già presentata, permettendo le necessarie variazioni/integrazioni. Ovvero, presentando una nuova domanda, quest’ultima riporterà automaticamente i dati inseriti nella precedente.
Nel caso in cui precedentemente si fosse presentata una domanda a valere sulla LEGGE 178/2020 e si fossero esaurite le giornate previste dal relativo contatore, è NECESSARIO modificare la data del termine prima della presentazione della domanda, altrimenti la piattaforma segnala un messaggio con il quale avvisa che il dipendente è già presente in un’altra domanda per lo stesso periodo.
A questo
Link è possibile trovare maggiori informazioni.