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SetIndicazioni dell’INPS sulle misure a favore di alcune categorie di lavoratori
A seguito della entrata in vigore del decreto “Agosto”, l’INPS ha fornito le prime indicazioni sulle ulteriori misure finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Disposizioni in materia di proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL
Si prevede che le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno della scadenza e alle medesime condizioni di cui all’articolo 92 del decreto Rilancio Italia. La norma, inoltre, prevede espressamente che detta proroga è rivolta anche ai soggetti che hanno beneficiato della proroga delle suddette prestazioni introdotta dal medesimo articolo 92. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità di proroga è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Indennità a favore di varie categorie di lavoratori autonomi e subordinati
L’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha previsto, come meglio di seguito specificato, un’indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e subordinati, già destinatari dell’indennità COVID-19 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Detta indennità è pari a complessivi 1.000 euro. Non rientrano tra i beneficiari i liberi professionisti titolari di partita IVA, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO e i lavoratori del settore agricolo. L’indennità è invece destinata ai seguenti lavoratori:
Lavoratori stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020).
Lavoratori intermittenti (che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020).
Lavoratori autonomi occasionali (privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati
titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020).
Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio (a condizione che possano fare valere un reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1975, alla data del 17 marzo 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie).
Lavoratori dello spettacolo (iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto Cura Italia; la medesima indennità è riconosciuta a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito nel medesimo anno 2019 non superiore a 35.000 euro).
Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti: titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolarità
nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; assenza
di titolarità – alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020 – di pensione e di rapporto di lavoro dipendente).
Con riferimento a tutte le indennità è previsto non sono tra loro cumulabili e non sono altresì cumulabili con l’indennità di cui all’articolo 44 del decreto Cura Italia. Sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità. Inoltre non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l’anno 2020.
Infine l’INPS precisa che saranno fornite istruzioni relative alle domande telematiche con successiva circolare attuativa; per i lavoratori che hanno già presentato la domanda e hanno beneficiato delle indennità relative alle precedenti mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 non sarà necessario presentare una ulteriore specifica domanda in quanto l’Istituto procederà d’ufficio all‘istruttoria e verifica dei requisiti previsti per tali indennità.