Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata

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Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata

Si informa che L’INPS con la circolare n. 79 del 2020 fornisce le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2020-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95, e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2019 e in acconto 2020.

Nel documento di prassi l’Istituto si sofferma anche sulle modalità di rateizzazione della contribuzione dovuta e sulle modalità di compensazione degli eventuali crediti. I versamenti a saldo ed in acconto dovuti a titolo di contributi devono essere effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Quindi, in applicazione del provvedimento che ha prorogato le scadenze dei versamenti dovuti per l’IRPEF, entro il 20 luglio 2020, oppure con la maggiorazione dello 0,4% entro il 20 agosto 2020.

Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2019, per la determinazione del reddito imponibile a fini contributivi dal totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2019 possono essere sottratte le eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti. La legge di Bilancio 2019 ha previsto infatti l’equiparazione fiscale del trattamento delle perdite conseguite dalle imprese in contabilità semplificata a quelle delle imprese in contabilità ordinaria e vi è l’allineamento della disciplina delle perdite fiscali per tutte le imprese, sia che siano soggetti IRPEF, sia che siano soggetti IRES.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

In caso di contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, e possibile usufruire della rateizzazione dei contributi dovuti. Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2019 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2020.

L’importo eventualmente risultante a credito dalle colonne 19 o 33 del Quadro RR del modello “Redditi 2020-PF” può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24 indicando come periodo di riferimento esclusivamente l’anno 2019 e l’importo che si intende compensare.

Tutte le somme a credito, utilizzate in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione modello “Redditi 2020-PF” tramite modello F24 con anno di riferimento 2018,  devono essere riportate esclusivamente nelle colonne 21 o 35 del Quadro RR del modello “Redditi 2020-PF”.

L’eventuale residuo del credito riferito all’anno precedente al netto di quanto compensato va indicato nelle colonne 22 e 36, e dovrà essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva. Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri).

Le somme a credito riferite ad anni d’imposta precedenti rispetto al 2018 non devono essere esposte in dichiarazione, ma possono soltanto essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva, da presentare online, collegandosi al portale istituzionale, nella sezione Compensazione contributiva
o Rimborso.

 

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