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FebEsonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono la CIG
Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre2020, n. 176, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale.
I nuovi trattamenti di integrazione salariale ed esonero contributivo si pongono tra di loro in regime di alternatività. Pertanto, l’accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale comporta l’impossibilità di accedere all’esonero contributivo.
Ciò premesso, al fine di identificare l’ambito di potenziale operatività del nuovo esonero, occorre tenere in considerazione il fatto che la misura agevolativa possa trovare applicazione solo per coloro che abbiano astrattamente titolo ad esercitare l’opzione tra esonero e nuovi trattamenti di integrazione. Resta fermo, infine, che, ai fini del riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro debbano aver fruito dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 nel mese di giugno 2020.
Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo. Pertanto, l’esonero contributivo può essere riconosciuto ai seguenti datori di lavoro privati che abbiano fruito dei trattamenti di integrazione salariale nel mese di giugno 2020:
1) soggetti ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, decorso il periodo autorizzato;
2) soggetti appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.
L’ammontare dell’esonero in trattazione è pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alle ore di integrazione salariale fruite anche parzialmente nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’importo dell’agevolazione, più specificamente, è pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nel citato mese.
Tale importo può essere fruito, fino al 31 gennaio 2021, per un periodo massimo di quattro settimane e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dall’altro, da taluni presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 137/2020.
In particolare, per quanto riguarda il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, l’esonero contributivo di cui si tratta, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:
regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.