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LugCrediti d’imposta per botteghe e negozi
Si informa che l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello che i beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi e di quello per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda dovranno utilizzare per comunicare, a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, l’opzione della cessione del credito.
I soggetti che hanno maturato i crediti d’imposta, infatti, oltre all’utilizzo in compensazione, possono optare per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari,
per la quota non utilizzata direttamente.
Il modello al momento potrà essere inviato solo direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti, tramite un’apposita funzionalità nella propria area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Con successivo provvedimento saranno definite le modalità per consentire l’invio della comunicazione anche avvalendosi di un intermediario.
All’interno della comunicazione vanno specificati alcuni dati, tra cui, oltre i codici fiscali di cedente e cessionari, la tipologia del credito d’imposta ceduto, l’ammontare del credito maturato e della quota ceduta, specificando l’importo ceduto a ciascun cessionario, gli estremi di registrazione del contratto e la data di cessione del credito.
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente. Quindi i crediti d’imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione o essere ceduti a loro volta. L’utilizzo in compensazione avviene tramite modello F24, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione da parte del titolare del credito spettante, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In caso di cessione dei crediti d’imposta restano fermi i poteri dell’amministrazione finanziaria relativi al controllo della spettanza dei crediti medesimi nei confronti dei beneficiari originari che hanno comunicato la cessione. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo dei crediti d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti. Pertanto, nel caso in cui venga riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti in capo al beneficiario cedente, si procederà al recupero del credito solo nei confronti di quest’ultimo.