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LugContributo a fondo perduto: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni in merito al contributo a fondo perduto, previsto all’art. 25 del Decreto “Rilancio”, e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”.
Di seguito riportiamo la sintesi di alcuni quesiti chiariti dall’Agenzia.
Società in liquidazione volontaria
Al quesito se le società in liquidazione possano fruire del contributo, l’Agenzia risponde che, in tutte le ipotesi in cui la fase di liquidazione sia stata già avviata, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020), non è consentito fruire del contributo qui in esame. Diversamente, sono inclusi nell’ambito applicativo della norma i soggetti la cui fase di liquidazione è stata avviata successivamente alla predetta data del 31 gennaio 2020.
Resta in ogni caso fermo che gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la
ristrutturazione.
Imprese che presentano un fatturato pari a zero sia in aprile ‘19 che in aprile ‘20
Al quesito se possono rientrare tra i fruitori del contributo i soggetti, diversi da quelli costituiti dopo il 31 dicembre 2018, per i quali l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e del mese di aprile 2019 risulti pari a zero, l’Agenzia risponde che nelle ipotesi in cui il fatturato risulti pari a zero sia in aprile 2019
che in aprile 2020, anche in quanto si sia in presenza di attività a carattere stagionale, non si può considerare soddisfatto il requisito del calo del fatturato. Pertanto, tali soggetti non sono inclusi tra coloro che possono fruire del contributo qui in esame.
Società artigiane con soci professionisti
Nel caso di una società artigiana (tra moglie e marito) con marito iscritto alla gestione artigiani e la moglie libera professionista iscritta esclusivamente alla gestione separata (che non lavora nella SAS), possa accedere al contributo, viene chiarito che nell’ipotesi in cui i soci di una società assumano anche il ruolo di professionisti iscritti
esclusivamente alla gestione separata, la società avrà la facoltà di fruire del contributo a fondo perduto COVID-19, sussistendone gli ulteriori requisiti. Allo stesso modo le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo (o siano titolari di reddito agrario) che contestualmente possiedono lo status di «lavoratore dipendente» possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 in relazione alle predette attività ammesse al contributo stesso. Ciò vale anche nel caso di soci lavoratori dipendenti.
Soggetto che potrebbe beneficiare sia della indennità come professionista che del contributo a fondo perduto
In merito al quesito se un imprenditore individuale edile (non artigiano) che svolge contemporaneamente anche attività professionale ed è pertanto iscritto alla gestione separata come professionista, e non è iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, in quanto come imprenditore individuale edile è incluso nel settore industria, viene
chiarito che lo stesso può comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 esclusivamente in relazione alle attività ammesse al contributo. Viene precisato inoltre che per determinare la soglia dei ricavi è necessario fare riferimento alla somma di ricavi e compensi di tutte le attività esercitate; detta regola vale anche ai fini del calcolo
della riduzione del fatturato.
Determinazione calo di fatturato settore edilizia
Si chiede come determinare la riduzione del fatturato per le imprese che operano nel settore dell’edilizia, in considerazione delle peculiari modalità operative. Si pensi, ad esempio, alla fattispecie di un’impresa che, seppur non ha operato nel mese di aprile a causa dell’interruzione delle attività produttive, ha emesso, nello stesso mese, delle fatture attive in relazione a dei SAL relativi a novembre/dicembre 2019. La risposta, dato che per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019. Pertanto, nel caso di appalti con SAL intermedi andranno quindi incluse le fatture emesse nel mese di aprile anche se relative a SAL di novembre o dicembre dell’anno precedente.
Fattura riepilogativa settore autotrasportatori
Alla domanda se sono incluse nell’ammontare del fatturato relativo al mese di aprile 2019, le prestazioni eseguite (come da relativi DDT) in tale mese dagli autotrasportatori che possono emettere per ciascun committente un’unica fattura riepilogativa con cadenza trimestrale ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la risposta è che per effetto di quanto disposto dall’articolo 74, comma 4, del DPR n. 633/1972, secondo cui gli autotrasportatori possono annotare «le fatture emesse per le prestazioni […] entro il trimestre solare successivo a quello di emissione», nonché emettere un’unica fattura riepilogativa trimestrale la verifica richiesta può essere eseguita con riferimento alle sole operazioni eseguite nei mesi di aprile del 2019 e di aprile 2020 per ciascun committente.