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MagContributi e credito d’imposta per le imprese turistiche
Con l’articolo 1 del Dl 152/2021 è stato introdotto un contributo sotto forma di credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024. Per gli stessi soggetti è inoltre riconosciuto un contributo a fondo perduto, non superiore al 50% delle spese sostenute e fino ad un massimo di 100mila euro. L’agevolazione è riservata alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica regolamentata, alle strutture ricettive all’aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici. Sembrerebbero rientrare anche le case vacanze e i B&B purché svolti con partita Iva e già iscritti al registro delle imprese.
Di seguito riportiamo il testo del Decreto:
- Al fine di migliorare la qualita’ dell’offerta ricettiva in
attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle
infrastrutture di ricettivita’ attraverso lo strumento del Tax
credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, e’ riconosciuto, in favore dei soggetti di cui
al comma 4, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino
all’80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al
comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2024.
- Per i soggetti di cui al comma 4 e’ riconosciuto altresi’ un
contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese
sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000
euro. Il contributo a fondo perduto e’ riconosciuto per un importo
massimo pari a 40.000 euro che puo’ essere aumentato anche
cumulativamente:
- a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda
una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle
strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per
cento dell’importo totale dell’intervento;
- b) fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la societa’
abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile, per le
societa’ cooperative e le societa’ di persone, costituite in misura
non inferiore al 60 per cento da giovani, le societa’ di capitali le
cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai
due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono
costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese
individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo.
Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone
con eta’ compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di
presentazione della domanda;
- c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede
operativa e’ ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
- Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili, a
condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza
alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta
regionale sulle attivita’ produttive di cui al comma 8, non porti al
superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5.
L’ammontare massimo del contributo a fondo perduto e’ erogato in
un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la
facolta’ di concedere, a domanda, un’anticipazione non superiore al
30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della
presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita’
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita’ o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui
all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con
bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le
aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari,
presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore
dell’amministrazione.
- Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle
imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attivita’
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e
dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all’aria
aperta, nonche’ alle imprese del comparto turistico, ricreativo,
fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i
complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.
- Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto
previsto dall’articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
- 917. Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta sono
riconosciuti in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il
servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi
della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’, stipulata a
New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi
della legge 3 marzo 2009, n. 18, i seguenti interventi:
- a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle
strutture e di riqualificazione antisismica;
- b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in
conformita’ alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
- c) interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b),
c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui
alle lettere a) e b);
- d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di
attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attivita’
termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24
ottobre 2000, n. 323;
- e) spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma
2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
- Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi alla
comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un
danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo
17 del regolamento UE n. 2020/852.
- Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non
coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2, e’ possibile fruire
anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante
«Modalita’ di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza
energetica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo
2018, a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia
dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto
delle disponibilita’ a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a
carico delle finanze pubbliche.
- Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui
gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti
di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
- 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato
esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia
delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non
deve eccedere l’importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo
scarto dell’operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al
terzo periodo, il Ministero del turismo, preventivamente alla
comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all’Agenzia delle
entrate, con modalita’ telematiche definite d’intesa, l’elenco delle
imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito
concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonche’
le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di consentire la
regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il
modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito
d’imposta concesso sono trasferite sulla contabilita’ speciale n.
1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» aperta presso la
Tesoreria dello Stato. Il credito d’imposta e’ cedibile, in tutto o
in parte, con facolta’ di successiva cessione ad altri soggetti,
comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito
d’imposta e’ usufruito dal cessionario con le stesse modalita’ con le
quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito
d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di
utilizzo illegittimo del credito d’imposta, il Ministero del turismo
provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito
dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Il
Ministero del turismo provvede alle attivita’ di cui al presente
comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Per le modalita’ attuative delle
disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita’ del credito
d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto
2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministero del turismo, pubblica un avviso contenente le
modalita’ applicative per l’erogazione degli incentivi previsti dai
commi 1 e 2, ivi inclusa l’individuazione delle spese considerate
eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi. Ferma
restando la disciplina di cui al citato decreto del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 22 dicembre 2017 per quanto previsto ai
sensi del comma 7, gli interessati presentano, in via telematica,
apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.
- Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondo
l’ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100
milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l’anno 2025, con una
riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto
degli investimenti di riqualificazione energetica. L’esaurimento
delle risorse e’ comunicato con avviso pubblico pubblicato sul sito
istituzionale del Ministero del turismo.
- Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche in
relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora
conclusi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a
condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
- Agli interventi conclusi prima dell’entrata in vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi, ai fini del credito
d’imposta e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente, le disposizioni di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126.
- Per il finanziamento del credito di imposta di cui al comma 1
e’ ulteriormente autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per
l’anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 79, comma
3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Conseguentemente,
all’articolo 79, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, le parole: «per i tre periodi d’imposta» sono
sostituite dalle seguenti: «per i due periodi d’imposta».
- Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili
con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi
per gli stessi interventi. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2, sono
riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al
regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione
europea, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis» e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo
2020, C(2020) 1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».
Il Ministero del turismo provvede agli adempimenti degli obblighi
inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all’articolo 52
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
- Per le medesime finalita’ di cui al comma 1, tenuto conto degli
obiettivi di cui al presente articolo e del grado di raggiungimento
degli stessi, il Ministero del turismo, con decreto da emanare entro
il 31 marzo 2025, previa intesa in sede di Conferenza unificata,
provvede ad aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il
territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la
classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche,
ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle
specifiche esigenze connesse alle capacita’ ricettiva e di fruizione
dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione
alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.