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GiuContributi a Fondo Perduto, requisiti e modalità di inoltro della domanda
Con Provvedimento del 10 giugno u.s. l’Agenzia delle Entrate ha approvato la modulistica per richiedere i contributi a Fondo Perduto previsti dal Decreto Rilancio (art.25) destinati a sostenere gli operatori economici danneggiati dalla crisi sanitaria dovuta alla diffusione del “Coronavirus”.
La presentazione dell’istanza potrà avvenire a partire da lunedì 15 giugno e non oltre il 13 agosto p.v. anche avvalendosi di un intermediario, mediante il canale telematico Entratel, oppure mediante un’apposita procedura web che l’Agenzia delle Entrate attiverà all’interno del portale Fatture e Corrispettivi .
Si tratta di una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione, in via telematica, di apposita istanza. L’importo del contributo è commisurato alla perdita del fatturato e dei corrispettivi subita a causa dell’emergenza da Coronavirus. Sulla base dei dati dichiarati nell’istanza dal soggetto che richiede il contributo, l’Agenzia delle entrate eroga la somma
di denaro mediante bonifico sul conto corrente intestato al richiedente.
Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione – sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap – e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da numerosi soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.
Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha stabilito alcuni specifici requisiti che sono di seguito elencati.
PRIMO REQUISITO: conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.
SECONDO REQUISITO: Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:
1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi
dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
2. inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019
3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). L’elenco di tali Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell’istanza.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019. Le percentuali previste sono le seguenti: 1. 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro 2. 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro 3. 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro. Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.