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AprCongedo 2021 per i lavoratori dipendenti
L’INPS ha fornito le indicazioni sul diritto alla fruizione del congedo, in favore dei genitori lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di anni 14, nonché con figli con disabilità in situazione di gravità.
Il beneficio può essere fruito per periodi di infezione da SARS COVID-19, di quarantena da contatto, di DAD, nonché di chiusura del centro diurno assistenziale ricadenti nell’arco temporale dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021.
Il D.L. n. 30/2021 (art. 2) ha previsto un congedo indennizzato per genitori con figli affetti da SARS COVID-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS COVID-19, della quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.
La misura in questione è riconosciuta ai genitori lavoratori dipendenti (non per gli autonomi) del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.
L’indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità.
Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione.
Nelle more dei necessari aggiornamenti informatici, è possibile fruire del Congedo 2021 per genitori con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando successivamente la medesima presentando l’apposita domanda telematica all’INPS, non appena sarà resa disponibile sul sito dell’Istituto. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali: tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN
rilasciato dall’Istituto; tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164; tramite i Patronati.
La circolare precisa che la domanda di astensione dal lavoro per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni non prevede la corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma resta il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Infine, in questi casi, viene chiarito che la domanda di astensione dal lavoro deve essere presentata ai soli datori di lavoro, e non all’INPS.