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LugAutotrasporto: Benefici gasolio commerciale 2° trimestre. Richiesta entro il 31 luglio
Entro i 31 luglio deve essere presentata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la richiesta di rimborso della maggiore accisa pagata rispetto a quella agevolata riconosciuta per il gasolio commerciale. La richiesta riguarda i
consumi effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2020.
Il D.Lgs 504/1995, Testo Unico sulle Accise (TUA) riconosce un’aliquota agevolata pari a 403,22 euro per mille litri, in luogo dell’ordinaria misura di 617,40 euro per mille litri per il gasolio utilizzato da alcune categorie di soggetti esercenti talune attività di trasporto merci e passeggeri (gasolio commerciale).
La differenza tra l’aliquota ordinaria e quella agevolata è pari a euro 214,18 per mille litri di prodotto e può essere _ a richiesta dell’interessato _ sia rimborsata in denaro sia utilizzata quale credito d’imposta in F24 (codice tributo 6740).
Per gasolio commerciale usato come carburante si intenda il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l’esclusiva disponibilità, per le attività individuate al comma 2 dell’art. 24-ter del TUA.
L’agevolazione è riconosciuta in riferimento alle seguenti attività:
- attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiorea 7,5 tonnellate, esercitata da:
1. persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi;
2. persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di
cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
3. imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti
previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di
trasportatore di merci su strada. - attività di trasporti di persone svolta da:
1. enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto;
2. imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale;
3. imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale;
4. imprese esercenti auto servizi regolari in ambito comunitario.
Per ottenere il rimborso sotto forma di denaro o credito d’imposta è necessario presentare apposita dichiarazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente. La scelta per i rimborso in denaro o per il credito d’imposta deve essere espressa in dichiarazione.
In riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno dell’anno in corso, la dichiarazione di rimborso, può essere presentata entro il 31 luglio 2020.