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SetDecreto Agosto – Rateizzabili i versamenti sospesi con pagamento del 50%
Il DL Rilancio (DL n. 34/2020, artt. 126 e 127) aveva disposto che i versamenti fiscali di cui all’art. 62 del DL Cura Italia (conv. in Legge n. 27/2020) potevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. In tal caso non si faceva luogo al rimborso di quanto già versato.
Il Decreto Agosto all’art. 97 ha previsto che i versamenti sospesi di cui agli artt. 126 e 127 del DL Rilancio, convertito con modificazioni in legge n. 77/2000, possono
essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo,
con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Anche in tal caso non si farà luogo al rimborso di quanto già versato.