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AgoIndennità di maternità e paternità ai lavoratori autonomi beneficiari della sospensione dei contributi
L’INPS ha fornito indicazioni e chiarimenti in merito alla trattazione delle richieste di congedo di maternità/paternità da parte dei lavoratori e delle lavoratrici autonome che beneficiano del periodo di sospensione dell’obbligo di versamento contributivo disposto con i decreti-legge n. 9/2020, n. 18/2020, n. 23/2020 e n. 34/2020 (decreto Rilancio Italia), adottati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Sebbene in assenza del regolare versamento dei contributi dovuti nel periodo indennizzabile di maternità la tutela della maternità/paternità non possa essere riconosciuta al richiedente, tuttavia, considerata l’eccezionale situazione emergenziale e il conseguenziale effetto negativo sul tessuto economico nazionale, si ritiene opportuno provvedere alla liquidazione delle relative indennità, salvo poi effettuare – ad opera delle Strutture territorialmente competenti – un successivo controllo del regolare versamento dei contributi dovuti al termine del periodo di sospensione come individuato dai citati decreti legge.
A tal fine, la/il richiedente dovrà produrre una dichiarazione di responsabilità con la quale attesti di essere in possesso dei requisiti per fruire della sospensione contributiva ai sensi della normativa vigente.
Al termine dei periodi di sospensione, infatti, i beneficiari delle predette indennità di maternità/paternità dovranno provvedere alla regolarizzazione della propria posizione contributiva. In caso contrario le Strutture territorialmente competenti si attiveranno per il recupero degli importi indebitamente erogati.
Si evidenzia, infine, che le indicazioni fornite con il presente messaggio non si applicano ai
lavoratori autonomi agricoli, in quanto i decreti-legge sopra citati non afferiscono alle scadenze
legali ordinarie dei versamenti di tale tipologia di lavoratori.
Istruzioni operative:
L’applicazione “Gestione Maternità”, disponibile sulla Intranet INPS nell’Area “Prestazioni a sostegno del reddito”, prevede la possibilità di indicare la presenza di contribuzione per il periodo di congedo di maternità per i lavoratori autonomi.
Per accogliere la pratica di congedo di maternità per gli Artigiani e i Commercianti che beneficiano del periodo di sospensione dell’obbligo di versamento contributivo, l’operatore della Struttura territoriale competente deve indicare “SI” nell’apposito campo.
Per una verifica a posteriori della regolarizzazione potrà essere utilizzata la voce di menu “Liste a richiesta – Pratiche per stato” inserendo il periodo di interesse nel pannello di Ricerca avanzata.