Decreto Rilancio: principali bonus tributari per le imprese

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Decreto Rilancio: principali bonus tributari per le imprese

Informativa della Confederazione con focus sul sulle principali misure ed agevolazioni tributarie contenute nel provvedimentoconvertito nella Legge 77/2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio u.s:

L’impianto della Legge, che mette in campo interventi per 55 mld di euro per limitare l’impatto economico dell’emergenza COVID-19, registra significative modifiche ed integrazioni rispetto al Decreto Legge iniziale che vanno incontro alle esigenze delle imprese e recepiscono alcune delle richieste avanzate da CASARTIGIANI durante l’iter di
approvazione.

In particolare, è stata riscritta la disciplina del superbonus del 110% per interventi di efficientamento energetico degli edifici e misure antisismiche cambiando i massimali di spesa, differenziati in base alla tipologia di edifici, ed estendendo il beneficio alle villette a schiera e alle seconde case.

Positivo il ritocco riguardante la cessione del credito di imposta per gli affitti degli immobili ad uso non abitativo, che può essere ceduto al locatore in luogo del pagamento della corrispondente parte di canone.
Bene anche l’aumento degli incentivi per l’acquisto di auto e moto di ultima generazione a basso impatto inquinante, l’istituzione di un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021 volto a compensare parzialmente i costi sostenuti dagli esercenti per le commissioni fino al 31 dicembre 2020 sui pagamenti con carte di credito o di debito e lo stanziamento di 200 mln di euro per il 2020 per il finanziamento da parte dell’INAIL di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In estrema sintesi indichiamo di seguito l’elenco dei principali bonus tributari per le imprese:

  •  possibilità di cedere alcuni crediti di imposta, tra cui quello per le locazioni.
    Nel corso dell’esame in Commissione è stato precisato che la cessione di tale credito di imposta può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare (art.
    122);
  •  possibilità di usufruire di alcune detrazioni fiscali nella forma di crediti d’imposta o di sconti sul corrispettivo (art. 121). E’ stato precisato che il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e che può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  •  rafforzamento delle agevolazioni per alcuni interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici, effettuati dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (cd. ecobonus, sismabonus, bonus fotovoltaico e colonnine elettriche) (art. 119). L’agevolazione è stata modificata ed estesa; in particolare, per le persone fisiche, le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano per gli interventi realizzati sulle seconde case (un’unica unità immobiliare oltre all’abitazione principale);
  •  credito d’imposta per l’ammontare del canone di locazione di immobili non abitativi, per i mesi di marzo, aprile e maggio, per alcuni soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Per le strutture alberghiere e agrituristiche il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente (art. 28). Il credito d’imposta è esteso alle imprese di commercio al dettaglio, a specifiche condizioni,
    e in alcuni casi è eliminato il vincolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. E’ stato inoltre specificato che il credito d’imposta può essere ceduto al locatore in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone , previo consenso del locatore stesso;
  •  credito d’imposta, ai soggetti esercenti attività d’impresa che operano nell’industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria (TMA), pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino che eccede la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 10 marzo 2020, per effetto delle modifiche in commissione (art.48-bis);
  • incremento di 30 milioni nel 2020 delle risorse destinate al credito d’imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali, che per il medesimo anno sono destinate anche alle spese sostenute per le manifestazioni disdette in ragione dell’emergenza epidemiologica (art. 46-bis);
  • si autorizza la spesa entro il limite massimo di 5 milioni di euro per l’anno 2020 destinati all’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili e nei limiti della predetta autorizzazione di spesa, al fine di sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle startup che investono nel design e nella creazione, nonché di promuovere giovani talenti nel settore del tessile, nella moda e degli accessori che valorizzano prodotti del Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo (art.38 bis);
  • estensione delle misure agevolative disposte in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese dall’articolo 56 del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020) anche ai finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato e concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016 per il pagamento di tributi, contributi e premi già sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della rispettiva disciplina agevolativa (art. 26-ter, introdotto nel corso dell’esame in V Commissione);
  •  l’istituzione, per effetto delle modifiche in Commissione, di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, volto a compensare parzialmente i costi sostenuti dagli esercenti per le commissioni fino al 31 dicembre 2020 sui pagamenti con carte di credito o di debito (art. 30-bis);
  •  per effetto delle modifiche introdotte in Commissione, il posticipo ai bilanci relativi al 2021 dell’obbligo per le società a responsabilità limitata e per le società cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo (art. 51-bis);
  •  sono ripristinati i limiti quantitativi e temporali entro i quali è ammesso il deposito temporaneo di rifiuti, abrogando l’art. 113-bis del D.L. 18/2020, n. 18 che li aveva ampliati in relazione all’emergenza da COVID-19 (art. 228-bis);
  • si consente alle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 di richiedere, a determinate condizioni, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all’articolo 1, comma 354, della L. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di venticinque anni (art. 52-bis).
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