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MarEmergenza Coronavirus, misure urgenti per le imprese
Il Governo, con il Decreto Legge 2 marzo 2020, n.9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ha fornito un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi a causa dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione del coronavirus anche in Italia. Alcune delle misure si applicano solo alle c.d. zone «rosse», altre a tutta Italia.
Nell’articolo 1 del decreto le disposizioni che riguardano l’intera platea nazionale dei contribuenti, riferita alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 ed agli adempimenti correlati.
Art.1 – Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata
Si prevede l’anticipazione dal 2021 al 2020 della decorrenza delle disposizioni di rimodulazione dei termini dell’assistenza fiscale e della dichiarazione precompilata contenute nella legge di bilancio 2020: il Governo anticipa già a partire dal 2020 il nuovo termine ultimo per la trasmissione, che diventa il 30 settembre che sarebbe dovuto decorrere dal 2012. Fino al 2019 l’ultimo giorno utile era stato il 23 luglio.
Nei commi da 2 a 5 sono previsti ulteriori differimenti di alcune scadenze con effetti esclusivamente per l’anno 2020. In particolare, i commi 2 e 3 stabiliscono che il termine per l’invio da parte dei sostituti delle Certificazioni uniche viene spostato al 31 marzo 2020 (il termine era scaduto al 28 febbraio) e con esso il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni (indirizzo telematico del sostituto o di un intermediario abilitato).
Il comma 4 sposta al 5 maggio 2020 il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata. Il maggior tempo concesso ai soggetti che trasmettono i dati si riflette anche sulla messa a punto della predisposizione dei modelli che da quest’anno saranno disponibili dal 5 maggio (e non più quindi dal 15 aprile).
Il comma 5 stabilisce che la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, con scadenza al 28 febbraio, è effettuata entro il 31 marzo 2020 (i dati delle spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni, dagli interessi passivi dei mutui alle rette di università e asili nido, dai premi assicurativi alle spese di ristrutturazioni sia su singole unità abitative sia condominiali).
I provvedimenti elencati non produrranno comunque nessun effetto ritardo sull’erogazione dei rimborsi in busta paga o nel cedolino dello stipendio, perché il rimborso arriverà nella prima retribuzione utile e comunque nel mese successivo alla liquidazione del modello. In altri termini, chi presenterà il 730 a maggio si vedrà effettuare il conguaglio (a credito o a debito) nella retribuzione di giugno o, al più tardi, di luglio.
Art. 4 – Sospensione dei pagamenti delle utenze
La presente disposizione, prevede la possibilità per l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di disporre la sospensione dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
L’Autorità di regolazione, al fine di tutelare le utenze interessate, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi. Eventuali oneri derivanti potranno essere coperti, ove opportuno, attraverso specifiche modalità individuate da ARERA.
Art. 5 – Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
La disposizione prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile.
Art. 8 – Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero
La norma, al comma 1, intende agevolare gli esercenti attività turistico-alberghiera, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che operano sull’intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 31 marzo 2020, al versamento delle ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati in unica soluzione entro il 30 aprile 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Art.15 e Art.17 – Cassa integrazione in deroga
Al comma 1 è stabilito che i datori del settore privato, incluso quello agricolo, che non possono beneficiare degli strumenti di sostegno al reddito previsti a legislazione vigente, con unità produttive site nei comuni individuati dal citato DPCM 1 marzo 2020, nonché i datori di lavoro del settore privato che hanno in forza lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni, possono presentare domanda di CIGS in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro (e comunque per un periodo massimo di tre mesi).
Art.16 – Indennità lavoratori autonomi
Al comma 1 è riconosciuta un’indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa iscritti all’AGO, alle forme esclusive e sostitutive, nonché alla gestione separata, che svolgono la loro attività lavorativa nei comuni della c.d. zona rossa, o siano ivi residenti o domiciliati prima dell’entrata in vigore del presente decreto legge. L’indennità, riconosciuta in un limite massimo di spesa è erogata dall’INPS
e non concorre alla formazione del reddito.
Al comma 2 vengono stabilite le modalità di concessione dell’indennità, il limite di spesa complessivo e le modalità di presentazione delle domande. La ripartizione del limite di spesa complessivo tra le Regioni interessate è disciplinata con Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all’erogazione delle predette prestazioni.
Tra le altre misure:
• Art. 11 – il differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l’obbligo di segnalazione (c.d. “procedimento di allerta”) che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, introdotto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), per consentire un graduale adeguamento a questa novità, evitando che l’emergenza comporti conseguenze per coloro che hanno tale obbligo e potrebbero trovarsi nell’impossibilità di farvi fronte.
• Art. 25 – l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e, per 12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle operanti nella “zona rossa”, ivi comprese quelle del settore agroalimentare. La concessione è a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di 2,5 milioni di euro e percentuale massima di copertura pari all’80 per cento nel caso di interventi di garanzia diretta e pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, in caso di riassicurazione. L’intervento potrà essere esteso, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, per periodi determinati, alle PMI con sede in aree limitrofe alla “zona rossa” che per questo abbiano subito un danno eccezionale o che facciano parte di una filiera particolarmente colpita;
• Art. 27 – l’incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici (Fondo SIMEST);
• Art. 33 – l’istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le imprese agricole in difficoltà;