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GenTorna il bonus assunzioni per apprendisti e under 35
Incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile
La L. 205/2017 (art. 1, c. 100-108 e 113-115) ha introdotto una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati (con esclusione di quelli domestici), con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a tutele crescenti), effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di soggetti aventi meno di 35 anni di età, ovvero meno di 30 anni di età per le assunzioni effettuate dal 2019 (attualmente dal 2021), che non abbiano avuto (neanche con altri datori di lavoro) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato; qualora però la riduzione relativa ad un determinato lavoratore sia stata applicata per un periodo inferiore a 36 mesi, un altro datore può usufruire dello sgravio per il periodo residuo, nell’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato del medesimo soggetto, indipendentemente dall’età anagrafica di quest’ultimo al momento della nuova assunzione.
Con riferimento all’assunzione di soggetti fino a 35 anni di età, la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 10, L. 160/2019) ha prorogato il suddetto sgravio anche per gli anni 2019 e 2020 (come già previsto dalla disciplina transitoria dettata dall’art. 1-bis del D.L. 87/2018, contestualmente abrogato poiché la disciplina ivi dettata non è stata mai attuata per la mancata emanazione del relativo decreto ministeriale).
La riduzione contributiva è :
pari al 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto (con esclusione dei premi e contributi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); pari al 100 per cento della medesima base contributiva per le assunzioni, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste) o periodi di apprendistato;
applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi, mentre la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua.
La riduzione contributiva:
si applica ai casi di trasformazione di un contatto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato;
si applica ai casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di eta’ alla data della prosecuzione;
non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato;
non e’ cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Incentivi per apprendistato
In via generale, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta anche la contribuzione aggiuntiva dell’1,31% per l’ASpI, poi NASpI, a cui va aggiunto il contributo dello 0,30% destinato alla formazione.
Dal 1° gennaio 2007 sono previste riduzioni per i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9. In tali casi, limitatamente ai contratti di apprendistato, l’aliquota complessiva a carico dei datori di lavoro, è pari:
all’1,50% per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto (riduzione di 8,5 punti percentuali);
al 3%, per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto (riduzione di 7 punti percentuali).
Per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo, la contribuzione è dovuta nella misura del 10%.
La legge di bilancio 2020 (art. 1, c. 8, L. 160/2019) ha disposto uno sgravio contributivo integrale, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale stipulati nel 2020, in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9.
Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il suddetto livello del 10% di aliquota per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Si ricorda che la legge di bilancio per il 2018 (art. 1, c. 108 L. 205/2017) ha introdotto, in favore dei datori di lavoro privati, una riduzione dei contributi previdenziali pari al 100 per cento della medesima base contributiva per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste) o periodi di apprendistato.